Nel 2024 le compagnie vita in Italia hanno raccolto oltre 110 miliardi di euro in premi, +19,5% rispetto all’anno precedente. Una massa rilevante che, alla morte dell’assicurato, non entra nell’eredità e segue regole autonome, spesso poco note agli eredi.
La polizza vita entra nell’eredità?
No. L’articolo 1920 stabilisce che la polizza vita è un contratto a favore di terzo: alla morte dell’assicurato, il beneficiario riceve il capitale iure proprio, senza che la somma confluisca nell’asse ereditario. Gli eredi, invece, subentrano iure hereditatis. Il beneficiario, quindi, non è erede in senso tecnico e non partecipa alla divisione.
Gli eredi possono conoscere il beneficiario?
Non automaticamente. Il Garante Privacy consente la comunicazione dei nominativi solo in presenza di un interesse concreto e attuale. La Cassazione (ord. 3565/2024) ha ribadito che la riservatezza va bilanciata con la tutela degli interessi successori degli eredi.
Come verificare l’esistenza di una polizza?
Gli eredi possono utilizzare il Servizio di ricerca polizze vita dell’ANIA, inviando modulo online, certificato di morte e documentazione che provi la qualità di erede. L’IVASS vigila inoltre sulle polizze “dormienti”, non riscosse entro 10 anni dal decesso, dopo i quali le somme confluiscono nel Fondo rapporti dormienti (Consap).
Come richiedere i nomi dei beneficiari? Serve una richiesta formale alla compagnia (PEC o raccomandata A/R) con: – certificato di morte; – prova della qualità di erede; – copia dell’accettazione di eredità; – motivazione legata alla tutela di un diritto successorio (es. possibile lesione di legittima). La compagnia deve rispondere entro 30 giorni. In caso di rifiuto ingiustificato, l’erede può rivolgersi al giudice.
È possibile contestare la polizza?
Non la polizza in sé, ma i premi versati se ledono i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti). La giurisprudenza (Cass. 29583/2021) riconosce che premi molto elevati possono configurare donazioni indirette e, se sproporzionati rispetto al patrimonio, essere soggetti a riduzione. Per esempio, se un contraente con 150.000 euro di patrimonio versa 80.000 euro in una polizza a favore di un estraneo, i legittimari possono chiedere la restituzione della parte lesiva. Occorrono però prove documentali: importo dei premi, patrimonio complessivo al momento dei versamenti, elementi che indichino l’intento liberale.
Casi particolari
- Beneficiari indicati come “eredi”: il capitale si divide pro quota tra tutti gli eredi legittimi o testamentari, non secondo le quote del codice civile.
- Premorienza del beneficiario: se muore prima del contraente, il diritto passa ai suoi eredi.
- Revoca del beneficiario: il contraente può modificarlo finché è in vita, salvo accettazione del beneficiario; dopo la morte la designazione diventa definitiva.